VALORE LEGALE DELLE IMMAGINI REGISTRATE CON I DRONI

Premessa

Il tema della utilizzabilità dei dati registrati da un drone come prova nell’ambito di un procedimento giudiziario è da anni oggetto di attenzione crescente.

Il motivo è semplice e duplice: coi i droni si può godere di punti di vista insoliti e di modalità di acquisizione molto efficaci; inoltre il sempre crescente numero di utilizzatori di droni, li rende strumenti sempre più facilmente disponibili.

L’utilizzo dei droni nell’ambito di perizie legali, assicurative, patrimoniali, catastali, etc. è ormai diventata consuetudine.

Air Abruzzo S.r.l. è stata la prima Organizzazione Abruzzese (una delle prime in Italia) ad ottenere una autorizzazione da ENAC ad utilizzare i droni per “operazioni specializzate” cioè a scopo professionale.

Parliamo dell’anno 2014, anno in cui la società si è costituita, con un oggetto sociale preciso quanto insolito: erogare servizi di lavoro aereo per mezzo di droni.

“Per questo, Air Abruzzo è stata più volte sollecitata a prestare i propri servizi anche ai fini dell’acquisizione di “prove”.

L’esperienza sul campo, però, ci ha insegnato che la materia merita molta attenzione ed una certa sensibilità.

Col tempo abbiamo messo punto un processo rigoroso di acquisizione e trattamento dati, che ci consente di proporre il servizio a livelli di affidabilità notevoli”.

Attraverso la tecnologia dei droni, diffusasi prepotentemente negli ultimi anni, è diventato molto facile disporre di immagini aeree di prossimità, prese da punti di vista insoliti e privilegiati, una volta impensabili.

Dall’alto, infatti, si possono sfruttare delle prospettive insolite, ed individuare particolari che risultano molto utili nell’ambito di ispezioni e monitoraggi.

Inoltre, trattandosi di una tecnologia relativamente recente, ci si può aspettare una evoluzione esplosiva nel prossimo futuro.

Già oggi, con i droni è possibile registrare fotografie e sequenze video di ottima qualità, nello spettro del visibile (RGB), in quello dell’infrarosso (detto “termico”) e/o altre bande dello spettro elettromagnetico, anche simultaneamente (camere multispettrali).

Le camere montate a bordo dei droni di ultima generazione, sono ormai interconnesse con l’elettronica di volo, la quale dispone di dati di telemetria, compresi quelli ricavati dai segnali satellitari.

I file registrati, quindi, possono essere facilmente associati a questi dati, in modo da avere informazioni aggiuntive molto utili, in particolare la posizione, la data e l’orario di presa delle immagini (vedi paragrafo “DATI EXIF (TAG)”

Trattare questa materia richiede, tuttavia, di fare qualche precisazione.

Autenticità delle immagini digitali

Affinché “un documento visivo” possa essere utilizzato in un procedimento giudiziario, è necessario che ne sia provata l’originalità o “autenticità. Attualmente, l’uso di software di fotoritocco o di editing video, rende possibile la manipolazione del contenuto di un filmato o di un’immagine con estrema facilità

Al pari di tutti i reperti utilizzabili come prove in un procedimento giudiziario, anche le immagini e i filmati per essere dichiarati validi, e quindi ammissibili, devono essere acquisiti, elaborati e conservati rispettando le giuste procedure. Anche nel contesto delle tecnologie analogiche, preponderanti fino a poco più di 10 anni fa, questo problema era noto, ma a quel tempo la modifica di una foto o di un video richiedeva l’intervento di esperti e raramente non lasciava tracce facilmente identificabili.

In ambito digitale invece, un utente che abbia una rudimentale conoscenza di Photoshop o di altri software di fotoritocco può effettuare modifiche su un’immagine senza che siano percepibili ad occhio nudo

La verifica di autenticità di un documento visivo digitale avviene in due fasi:

1) Verifica dell’autenticità del file: il processo volto a confermare che il dato presentato è completo ed è rimasto inalterato fin dal momento della sua acquisizione. Significa poter rispondere affermativamente al quesito: “si è in grado di dimostrare che il file contenente l’immagine è stato creato da una determinata macchina fotografica e non è mai stato alterato da un altro software o dispositivo successivamente all’acquisizione iniziale?” Tale certificazione rappresenta il massimo grado di originalità attribuibile ad un’immagine in quanto implica l’autenticità sia del “contenuto” (la sola immagine) che del “contenitore” (l’immagine + i metadati).

2) Verifica dell’autenticità del contenuto: il contenuto visivo deve corrispondere a quello della scena originale. A tale fine si può (anche parallelamente):

– Individuare un testimone che certifichi che l’immagine rappresenta esattamente la scena catturata (ad esempio lo stesso utente “fotografo”). Si noti che questo approccio non risolve il problema, ma lo sposta da “accertare se la foto è autentica” a “accertare se il testimone dice il vero”.

– Adottare tecniche analitiche per dimostrare in maniera oggettiva che l’immagine non sia stata alterata.

A questo proposito, mutuando una definizione di autenticità di un file audio da parte dell’AES (Audio Engineering Society), possiamo affermare che: “È possibile attestare che un’immagine è autentica quando si può accertare che è stata realizzata simultaneamente con l’evento visivo che si propone di avere registrato, ed in un modo completamente consistente con il metodo di acquisizione riferito dalla parte che ha raccolto l’immagine; un’immagine sprovvista di artefatti, aggiunte, cancellazioni o modifiche varie.”

Formazione delle immagini digitali

Il procedimento (pipeline) che porta alla memorizzazione di una scena reale in un file immagine può essere suddiviso in tre fasi principali: acquisizione, elaborazione e memorizzazione.

Nella fase di acquisizione la luce proveniente dalla scena attraversa il sistema di lenti che la indirizza verso il sensore della fotocamera. Quest’ultimo è composto da un alto numero di elementi fotosensibili che catturano l’energia della luce convertendola in corrente elettrica e che riescono in tal modo a determinare il valore di luminosità di ciascun pixel.

Per acquisire immagini a colori è necessario scomporre la luce visibile nelle tre componenti fondamentali, corrispondenti alla lunghezza d’onda del rosso, del verde e del blu. In linea di principio bisognerebbe avere un sensore per ognuno dei colori da catturare, facendo lievitare oltremodo il prezzo delle fotocamere e introducendo svariate complicazioni tecniche.

I dispositivi comunemente in commercio adottano invece un’altra soluzione: sopra il sensore viene applicata una sottile pellicola fotosensibile, detta CFA (Color Filter Array), che ha il compito di filtrare la luce e di separarla nei tre colori fondamentali in modo che ogni singolo pixel sia specializzato nella cattura selettiva di ciascuno di questi colori. In questo modo si ottiene una griglia di valori in cui ogni pixel registra il segnale relativo ad una sola componente cromatica. L’impiego dei CFA permette di utilizzare un solo sensore per l’acquisizione a colori, ma richiede la ricostruzione delle due componenti mancanti mediante un algoritmo di interpolazione (demosaicing). Di solito questa elaborazione viene eseguita dal processore della fotocamera prima della memorizzazione della foto, unitamente ad altre operazioni di post-processing quali: il bilanciamento del bianco, l’elaborazione del colore, la correzione di pixel difettosi, la soppressione delle “dark currents”, il miglioramento del contrasto e la correzione gamma. L’immagine ottenuta viene quindi compressa in uno dei formati disponibili sul dispositivo secondo la configurazione dell’utente. L’algoritmo di compressione utilizzato dalla maggior parte delle fotocamere in commercio (circa il 95%) è il JPEG.

Dati exif (TAG)

La sigla EXIF sta per “EXchangeable Image File”, ovvero file di immagine intercambiabile. Si tratta di un formato utilizzato per abbinare a ciascuna foto digitale un insieme di informazioni aggiuntive, condiviso da tutti produttori di fotocamere.

Le informazioni avanzate sono numerose e si possono dividere in due insiemi:

  • informazioni statiche, come ad esempio marca e modello della macchina fotografica,
  • informazioni dinamiche, che cambiano di foto in foto, come ad esempio i valori usati per apertura, tempo di esposizione e ISO o la data in cui la foto è stata scattata.

I dati EXIF vengono registrati ad ogni scatto ed incorporati nell’immagine.

I tag di metadati definiti nello standard Exif coprono un vasto spettro includendo:

  1. Informazioni di date ed ora. Le fotocamere digitali registrano la date e l’orario corrente in questi metadati.
  2. Impostazioni della fotocamera. Queste includono informazioni statiche come il modello ed il produttore della fotocamera, ed informazioni varie per ciascuna immagine come l’orientamento, l’apertura, la velocità dello scatto, la lunghezza focale, il bilanciamento del bianco, e le informazioni di velocità ISO
  3. Una miniatura per visualizzare un’anteprima sul display LCD della fotocamera, nei file manager, oppure nei software di fotoritocco.
  4. Descrizioni ed informazioni di copyright.

Nei metadati possono essere incluse informazioni relative alla locazione degli scatti, che potrebbero provenire da un ricevitore GPS connesso alla fotocamera;

I dati Exif possono essere manipolati molto facilmente e quindi, a meno di non essere gli autori di una fotografia, non si può avere la certezza che essi corrispondano effettivamente all’immagine visualizzata.

Tuttavia è molto difficile riuscire a modificare i dati exif senza che ciò sia riscontrabile ad una analisi dettagliata del file e degli altri dati exif.

Utilizzo dei droni per l’acquisizione di dati ed immagini

I SAPR (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto), noti comunemente (e genericamente) col termine “droni”, vengono ormai regolarmente utilizzati in ambito professionale, in particolare per acquisire dati ed immagini aeree di prossimità.

Ai sensi del Codice della navigazione, come recita l’art. 743. “Nozione di aeromobile”, per aeromobile si intende: “…ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa…”

I “droni”, quindi, dal punto di vista normativo, sono considerati aeromobili, ed ad essi si applicano le leggi ed i regolamenti di tipo aeronautico.

Il Regolamento “Mezzi aerei a pilotaggio remoto”, emanato da ENAC il 16/12/2013 nella sua prima edizione, e giunto ormai alla edizione 2 del 16/07/2015, emendamento 4 del 21/05/2018, ha lo scopo di normare le attività svolte con questi particolari mezzi.

In primis il Regolamento differenzia i mezzi che vengono utilizzati a scopo ludico (aeromodelli) da quelli utilizzati a scopo professionale, ovvero in operazioni specializzate (SAPR).

I SAPR possono essere impiegati solo da organizzazioni (Operatori) autorizzati da ENAC, e nel rispetto delle limitazioni di cui al Regolamento di cui sopra.

Gli Operatori SAPR, devono avere, all’interno del loro organico, piloti in possesso dell’Attestato di pilota APR in corso di validità.

Inoltre gli Operatori sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile per danni verso terzi.

La formazione dei piloti APR ed i criteri per i centri di addestramento dei piloti sono stati normati attraverso la Circolare LIC 15 “mezzi aerei a pilotaggio remoto – centri di addestramento e attestati pilota” del 9/6/2016.

Per dare un maggior valore legale ai dati acquisiti, alla luce di quanto trattato sopra, è opportuno che il responsabile delle operazioni (Accountable manager) il team che materialmente conduce le operazioni e registra i dati (pilot, co-pilota, osservatore, etc.) e il professionista che assevera i dati stessi operino in coordinamento, secondo una precisa procedura di lavoro.

Se tutti i passaggi vengono rispettati, il dato di output potrà utilmente essere portato come prova, altrimenti potrà essere contestato e, eventualmente, rigettato.

Conclusioni

Le videoriprese effettuate tramite droni, potrebbero essere utilizzate come prove “atipiche” nel procedimento penale in quanto le riprese videofilmate costituiscono prove documentali non disciplinate dalla legge, previste dall’art. 189 c.p.p., fermo restando il limite della tutela della libertà domiciliare di cui all’art. 14 Cost.

Tali riprese non devono essere comunque in contrasto con quanto disposto dall’art. 191 c.p.p., a mente del quale “le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate” nel procedimento penale. Tali circostanze vanno comunque valutate di volta in volta, in relazione alla specificità dei casi sottoposti al vaglio del giudice.

Per questo motivo, se lo scopo del lavoro è quello di acquisire dati da utilizzare in fase successiva nell’ambito di un procedimento giudiziario, diventa fondamentale prestare particolare attenzione alla conformità legislativa e regolamentare di tutte le attività operative.

Alla stessa stregua, dovranno essere rispettati tutti i passaggi previsti dalla procedura di acquisizione e trattamento dei dati, con un forte coordinamento delle figure professionali interessate e coinvolte dal processo di produzione del dato di output.

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